logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com

Permessi Studio

Cosa prevede la normativa e l’orientamento dell’ARAN?

Ecco cosa prevede la normativa e l’orientamento dell’ARAN sui permessi per diritto allo studio (le cosiddette “150 ore”) per chi frequenta corsi universitari telematici:

Le 150 ore sono destinate esclusivamente alla frequenza di lezioni che si tengono in orario di servizio. L’ARAN ha ribadito che i permessi retribuiti si concedono solo per seguire “corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio” e che la mera preparazione individuale o lo studio a casa non rientrano nel beneficio. In altre parole, per “frequenza” si intende la partecipazione attiva alle lezioni durante l’orario di lavoro

Per le università telematiche contano solo le lezioni sincrone. L’ARAN ha chiarito che i permessi studio possono essere richiesti solo se si partecipa a lezioni trasmesse in tempo reale che coincidono con l’orario di lavoro.

Le lezioni asincrone – quelle disponibili in qualsiasi momento – non danno diritto ai permessi. Questo orientamento è stato confermato anche da un parere del 17 febbraio 2025, che richiama precedenti sentenze della Corte di Cassazione.

È necessaria la certificazione di frequenza. Il lavoratore deve produrre un attestato che dimostri la partecipazione alle lezioni in orario di servizio; in mancanza di tale documentazione, i permessi fruiti sono considerati aspettativa per motivi personali e le somme percepite devono essere restituite.

Destinatari dei permessi e condizioni. Hanno diritto ai permessi retribuiti per studio i lavoratori a tempo indeterminato (full‑time o part‑time verticale) iscritti a corsi regolari – comprese le università telematiche – purché le lezioni si svolgano in orario di lavoro. I contratti collettivi possono stabilire condizioni integrative, ma non derogare al principio della frequenza sincrona.

In sintesi, chi è iscritto a un’università telematica può utilizzare le 150 ore solo per seguire lezioni sincrone che si tengano durante l’orario di servizio e deve documentarne la frequenza. Le lezioni registrate o altri momenti di studio autonomo non rientrano tra le attività coperte dai permessi.

Di seguito la lista delle Università telematiche italiane;

DENOMINAZIONE
Università telematica degli studi “IUL”
Università telematica "e-Campus"
Università telematica "Giustino Fortunato"
Università telematica “Guglielmo Marconi”
Università telematica internazionale “Uninettuno”
Università telematica "Leonardo da Vinci"
Università telematica “Niccolò Cusano”
Università telematica “Pegaso”
Università telematica "San Raffaele"
Università telematica “UNITELMA Sapienza”
Università telematica "Universitas Mercatorum"

Sponsor