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Crediti Formativi riconoscibili

Con il DM 931/2024 l'Università può riconoscere fino a 48 CFU per attività extracurriculari.

Contesto e finalità

Il DM n. 931 del 4 luglio 2024, pubblicato il 8 luglio 2024 (protocollo del 4/07/2024 alle ore 10:58), è un provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) che definisce i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) per attività extracurriculari, in attuazione dell'art. 18 del “DL PNRR quater” (DL 2 marzo 2024, n. 19).

Cosa prevede il decreto

Ambiti di riconoscimento (Art. 2)
Gli studenti possono ottenere CFU per:
  1. Conoscenze e abilità professionali certificate, anche acquisite tramite formazione post-secondaria.
  2. Attività formative svolte presso istituti di formazione della Pubblica Amministrazione, o altre attività post-secondarie progettate o realizzate con la collaborazione dell’università.
  3. Riconoscimenti sportivi, ad esempio conseguimento di medaglie olimpiche/paralimpiche o titoli di campione mondiale, europeo o italiano riconosciuti dal CONI o CIP.
Limiti massimi di CFU (Art. 3, comma 2)
  • 48 CFU per i Corsi di Laurea triennale e per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.
  • 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale.
Dettagli procedurali e condizioni
  • Il riconoscimento può essere richiesto più volte nel corso della carriera, purché il totale non superi i limiti sopra indicati, e non si applichi nuovamente per laurea magistrale ciò già riconosciuto per laurea triennale.
  • Le attività devono essere certificate secondo la normativa vigente. Per attività svolte in Pubblica Amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione (art. 46, DPR 445/2000); per altre strutture, è necessaria una certificazione ufficiale che specifichi ore, valutazione e competenze acquisite.
  • Todas le università devono prevedere le modalità nel proprio regolamento didattico, garantendo la coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati attesi del corso di studio.

Perché è importante

Il decreto:
  • Accresce la flessibilità del percorso universitario, valorizzando le esperienze e competenze pregresse.
  • Supporta l’inclusione e l’equità, favorendo il riconoscimento di esperienze formali e non formali (utile ad esempio per studenti rifugiati o lavoratori).
  • Favorisce la personalizzazione dei percorsi di studio in linea con la Missione 4 del PNRR e con le direttive sul lifelong learning.

Scarica il decreto

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